Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, l’opera audiovisiva di espressione originale italiana (EOI) è l’opera europea che rientra in almeno una delle seguenti tipologie:
Il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana è dichiarato con apposita istanza dall’impresa cinematografica o audiovisiva, dal produttore, dal distributore, dal fornitore SMAV, o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera, mediante autocertificazione trasmessa alla DGCA, contenente le seguenti indicazioni:
Entro 60 giorni dalla ricezione, la DGCA comunica l’esito della richiesta. In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l’istanza si intende accolta.
In caso di esito negativo, i soggetti interessati possono proporre, entro 15 giorni dalla ricezione, istanza di riesame, su cui la DGCA si pronuncia entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.
L’attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana può essere effettuata anche d’ufficio dalla DGCA, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento. Ciò avviene per le opere audiovisive di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del decreto citato per le quali, una volta ottenuto il riconoscimento della nazionalità in via definitiva ai sensi del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm.ii, sarà assegnata anche la qualifica di espressione originale italiana. Pertanto, per tale tipologia di opere, ivi incluse quelle cinematografiche, televisive e web realizzate in regime di coproduzione/compartecipazione/produzione internazionale, non sarà necessario effettuare alcuna richiesta di qualifica di EOI in quanto essa, di fatto, sarà riconosciuta d’ufficio in applicazione della previsione contenuta all’art. 3, co. 4, del citato Regolamento ministeriale.
La DGCA provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, approvato da relativo decreto direttoriale e pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L’inserimento di un’opera nell’elenco ha esclusivamente valore di pubblicità notizia.
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